Caratteristiche la cui modifica NON richiede l' aggiornamento della carta di circolazione : |
La modifica alle seguenti caratteristiche può essere apportata senza visita e prova e non è richiesto l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione, a condizione che la documentazione relativa all’operazione sia annotata e conservata nel fascicolo del veicolo: • massa: le masse del veicolo in ordine di marcia non possono differire rispetto a quelle indicate dal costruttore più del 3% o più del 5% nel caso di veicoli della categoria internazionale N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) o M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) non superiore a 3,5 t. • dimensioni interne abitacolo e numero posti: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti); • carrozzeria: - sovrasponde, centinature, tendonature, sostituzione dei portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc.; - aggiunta del tetto apribile di tipo omologato; - tetto rialzato per i furgoni (solo per autocarri veicoli leggeri da trasporto ovvero operativi), - strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, - tende parasole installate nelle fiancate laterali degli autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza; • dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: - installazione fendinebbia anteriori , retronebbia per veicoli meno recenti; - terza luce dello Stop purché sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci; • specchi retrovisori: installazione dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad esempio, installazione di uno specchio laterale destro sulle autovetture); • campo di visibilità del conducente: applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli a condizione che le pellicole: - rechino il marchio identificativo del costruttore, - risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole, - se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati, - non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori; • pneumatici: installazione di pneumatici con: - marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme, - indici di carico e/o velocità superiori, - pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo); • cinture di sicurezza:adeguamento veicoli della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) predisposti di appositi ancoraggi in circolazione; installazione (non fissa) di sistemi di ritenuta omologati per bambini; • posizione tubo di scarico: installazione di prolunghe mobili per deviare i fumi di scarico a veicolo fermo; installazione di silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante) • identificazione comandi, spie e indicatori: aggiunta spie e comandi di dispositivi previsti come facoltativi; • portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci (ad eccezione di autobus); • equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi: sostituzione bombole di CNG scadute con altre aventi identiche caratteristiche; • limitatore di velocità: l'installazione e la taratura devono essere effettuate da parte di officine appositamente autorizzate. • tergilavacristallo: elementi costitutivi; • dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme: sostituzione di dispostivi già installati con altri aventi le stesse caratteristiche |
damiao : |
perfetto! Dove l'hai trovato? Sarebbe ottimo stampare la pagina con i riferimenti normativi per poter discutere quando ti fermano i |
Trasporto di cose sulle autovetture e smontaggio dei sedili posteriori : |
Si ritiene opportuno precisare che è ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile ed è riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva Lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997). Per quanto poi riguarda la possibilità di trasportare cose sulle autovetture, si coglie l’occasione per ricordare che il Dm 4 agosto 1998 ha determinato l’individuazione di due sole categorie di autoveicoli in relazione alla destinazione, allineando il nostro Paese agli altri appartenenti alla U.E. La nuova classificazione prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose, che sono inseriti rispettivamente nelle categorie internazionali M e N. Il recepimento di tale direttiva comunitaria ha determinato la disapplicazione dell’articolo 54 comma 1 lettera c) del codice e, a partire dal 1 ottobre 1998, gli autoveicoli della categoria M1 non potranno più essere classificati “per trasporto promiscuo”, in quanto tale categoria non è riconosciuta dalla normativa comunitaria. Con circolare U. di G.n.B. 86 del 14 dicembre 1999, il Ministero dei delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono stati riassorbiti nella categoria delle autovetture. Per questo, i trasporti effettuati fino ad adesso con veicoli ad uso promiscuo possono essere effettuati con le autovetture. Infatti, la differenza tra un autoveicolo ad uso promiscuo ed una autovettura era costituita solo da un adempimento di carattere amministrativo e non dalle caratteristiche tecniche del veicolo, tanto che a livello internazionale (ex articolo 47, comma 2, del c.d.s.) la categoria del promiscuo non è prevista. Resta inteso che le immatricolazioni ad uso promiscuo ancora esistenti per il parco veicolare in circolazione rimangono tali solo sulla carta, senza che sia necessaria alcun tipo di operazione. Tanto premesso, allo stato attuale non vengono più rilasciate immatricolazioni ad uso promiscuo e i veicoli in circolazione che riportano tale classificazione si intendono come autovetture. Restano ovviamente ferme le disposizioni relative alla sistemazione del carico (Att. 169 e del c.d.s.) e quelle inerenti alla sagoma limite e alla massa massima consentita (artt. 61, 62 e 167 del c.d.s.). |
Art. 56 Passo, allargamento della carreggiata : |
1 Una modifica del passo come anche una modifica della carreggiata possono essere apportati soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il veicolo si presta alla modifica. 2 Qualsiasi modificazione del passo non eseguita dal costruttore necessita del permesso dell’autorità d’immatricolazione che lo rilascia soltanto se è garantito un lavoro a regola d’arte, in particolare per quanto concerne regolazione di sterzo, trasmissione e freni. Il veicolo sottostà al controllo successivo prima e dopo il montaggio della carrozzeria. 3 L’allargamento della carreggiata esclusivamente per il tramite delle ruote di stozzatura diversa non verificate insieme al veicolo è permesso senza la dichiarazione d’idoneità da parte del costruttore del veicolo se la stozzatura di ogni ruota non diverge di oltre l’1 per cento della carreggiata. Fanno stato la carreggiata massima e la stozzatura minima registrate nel certificato del tipo. |
Modifiche alle sospensioni di un veicolo : |
Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in Concessione DIREZIONE CENTRALE IV, DIVISIONE 43 Prot. n° 2506/4327(6) Roma, 9 AGO 1993 All’ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Bolzano (rif. 1998/M/9 del 23/7.93 OGGETTO: Modifiche alle sospensioni di un veicolo. Quesito. In esito al quesito proposto si fa presente che una attenta lettura della normativa contenuta negli articoli 78 del Codice e 236 del Regolamento conduce ad escludere che la modifica delle sospensioni di un veicolo – di per sé sola – comporti la necessità di aggiornamento della carta di circolazione previa approvazione dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (dott. ing. Carlo Giannuzzi) |
Circolare sulla sostituzione dello scarico : |
mymeggy.interfree.it/scarico.pdf |
Circolare sulla modifica delle sospensioni (assetto ecc..) : |
mymeggy.interfree.it/s...nsioni.pdf |
Circolare sulle pellicole oscuranti : |
mymeggy.interfree.it/pellicole.pdf |
Circolare sui kit estetici : |
mymeggy.interfree.it/k...tetici.pdf |
Circolare sulla barra duomi : |
mymeggy.interfree.it/Barraduomi.pdf |
Circolare sullo spoiler : |
www.my-tuning.tv/omolo...poiler.pdf |
Circolare sull' obbligo di uso delle cinture di sicurezza : |
www.aci.it/sezione-ist...sione.html |
Circolare sul montaggio delle cinture di sicurezza : |
L’ argomento è regolato dalla legge 111/1988, poi ripresa dall'articolo 72 dei Codice della Strada che dice: "Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei Trasporti" Una circolare dei 22 giugno 2000 dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri (numero B53/2000/MOT) ribadisce che: “l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria MI che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco". Poiché questa delibera sembra in contrasto con il Codice della Strada, che impone l'obbligo a tutte le vetture dotate di punti di attacco, la rivista Ruoteclassiche ha richiesto delucidazioni alla Direzione dei Dipartimento Trasporti Terrestri a Roma. Questa ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, a seguito dei regolamento ECE/ONU e delle direttive CEE relative agli ancoraggi, solo i veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976 hanno punti di attacco conformi ed omologati. Prima di quella data gli attacchi possono esservi ma non necessariamente adatti alla installazione di cinture di tipo corrente. Il Dipartimento ha ribadito che la circolare B53/2000 è stata trasmessa a tutte le sedi di periferia della Motorizzazione nonché ai centri di revisione privati, i quali sono tenuti ad accertare che le cinture anteriori e posteriori siano presenti solo sui veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976. Tuttavia, poiché gli enti competenti (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani) non necessariamente sono a conoscenza della circolare e probabilmante applicano l’art. 72 del Codice della Strada, ne possono derivare sanzioni amministrative e sottrazione di 5 punti sulla patente. Concludendo, se ci sono i punti di attacco, è sempre opportuno montare e allacciare le cinture, anche per evitare sgradevoli ricorsi al prefetto o al giudice di pace (in quest'ultimo caso il ricorrente deve versare presso la cancelleria una somma pari alla metà dei massimo della sanzione inflitta) qualora si venisse fermati per un’ispezione. |
admin : |
mmmh sarebbe da sistemare la sezione regolamentazione a questo punto... |
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