ma la ruota sul cofano?
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#41: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: robocopLocalità: Pievepelago (appennino modenese) MessaggioInviato: Ven Feb 01, 2008 10:50 pm
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e se gli occhi dolci te li fà lo sbirro? hihihi come la mettiamo? ti dice o revisione alla zuki o revisione al Shoccato Shoccato

#42: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: Marketto(GE)Località: Arenzano - Genova MessaggioInviato: Ven Feb 01, 2008 11:05 pm
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REVISIONE AL VEICOLO!!!!! miiii piuttosto mi faccio sequestrare tutti i libretti a vita!!!!!!!!

#43: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: robocopLocalità: Pievepelago (appennino modenese) MessaggioInviato: Ven Feb 01, 2008 11:09 pm
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antico hihihihi

#44: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: Marketto(GE)Località: Arenzano - Genova MessaggioInviato: Ven Feb 01, 2008 11:12 pm
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robocop :
antico hihihihi

sisisi sono un "ragazzo" all'antica............ Molto Felice

#45: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: whitemudLocalità: Borgomanero (No) MessaggioInviato: Lun Feb 04, 2008 6:01 pm
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non esistono interpretazioni personali del codice della strada! cioè se sta scritto su quel maledetto libricino è così e basta. poi è vero che devi trovare una persona che ha buonsenso ed evitare di fare verbali, che magari sono anche corretti dal punto di vista giuridico, ma che sembrano delle pagliacciate, come nel caso della targa... se la copri sono fior di quattrini... ma se è sporca sono 30 euro.. (ditemi voi la differenza) tipiche pecche del codice della strada italiano!

Comunque concordo con Marketto.... revisione totale del mezzo piuttosto che revisione al mio

#46: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: SergenteZukkoLocalità: Rimini MessaggioInviato: Lun Feb 04, 2008 7:00 pm
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Io gli propongo un punto d'accordo.... la revisione gliela faccio io, basta che non mi tocca il Sergente

#47: Re: ma la ruota sul cofano? Autore: tharrosLocalità: Sardegna - NU MessaggioInviato: Ven Feb 08, 2008 11:14 pm
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Posto uno stralcio delle disposizioni in materia di trasporto promiscuo, può essere utile.


……… A partire dal 1° ottobre 1998 le autovetture non possono più essere immatricolate come trasporto promiscuo.
I veicoli omologati nella categoria M1 possono essere classificati solo come autovetture, non più come autoveicoli per il trasporto promiscuo, pertanto saranno assimilati alle autovetture, con i conseguenti limiti fiscali alla deducibilità (di cui diremo nel seguito).
La circolare 129/99 ha chiarito che il Ministero ha determinato in Italia due sole categorie di omologazione dei veicoli:
A- quelli destinati al trasporto di persone (lettera M)
B- quelli destinati al trasporto di cose (lettera N)
La stessa direttiva comunitaria precisa che non vi sono effetti retroattivi, pertanto vi saranno ai fini tributari tre categorie di veicoli:
1- quelli immatricolati prima del 1° ottobre 1998: valgono le vecchie regole riguardo all’uso promiscuo;
2- quelli immatricolati dopo il 1° ottobre 98, ma omologati prima: valgono le vecchie regole;
3- quelli omologati dopo il 1° ottobre 1998: per questi valgono le nuove regole di deducibilità.
All’interno della loro categoria (M), le autovetture si distinguono in sei classi:
AA Berlina
AB Due volumi
AC Familiare
AD Coupé
AE Decappottabile
AF Uso promiscuo
La distinzione si basa sulle caratteristiche tecniche della carrozzeria, e la classe AF-uso promiscuo non ha il significato inteso fino a poco tempo fa (trasporto di persone e cose), ma si riferisce a quelle autovetture definite come “diverse sia dalla berlina, sia dalla due volumi, sia dalla familiare, e destinate al trasporto dei passeggeri o dei loro bagagli o merci in un unico vano”. In pratica la classe AF riguarda le autovetture monovolume, ad esempio i modelli del tipo Espace e Ulisse o le nuove sport-utilities.
Le nuove regole prevedono anche che deve ritenersi consentito e non più sanzionabile il trasporto su autovetture (anche immatricolate come autovetture per il trasporto di cose) di:
- oggetti di natura personale;
- oggetti destinati all’uso proprio o a quello della propria famiglia;
- beni in conto campionario non destinati alla vendita.
Gli agenti e rappresentanti di commercio potranno dunque trasportare i beni in campionario sulle comuni auto immatricolate come autovetture, senza rischiare la sanzione amministrativa né il ritiro della carta di circolazione.…………



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