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La circolare ministeriale in questione (n. 58/71 del 22/10/1971 – prot. 557/2174/D) tratta solamente di pneumatici muniti di chiodi: nulla precisa riguardo ai pneumatici da neve che possono pertanto essere utilizzati purché previsti dalla tipologia di veicolo. La circolare in questione – quella inerente le gomme chiodate – prescrive: · Il limite max di velocità nella viabilità ordinaria di km/h 90 e di km/h 120 in autostrada · Che i pneumatici chiodati siano montati su tutte le ruote e non solo su un asse · Che siano applicate bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori · Il divieto di utilizzo dal 16 marzo al 14 novembre Per l’inottemperanza alle prescrizioni, la circolare richiama le sanzioni di cui al Regio Decreto 1740/33 ora ricomprese nell’ipotesi di cui all’art. 15/1 lettera A e 2: “creazione di situazioni di pericolo”. |
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