Esenzione bollo veicoli storici
Ogni veicolo (moto od auto) superata una certa età gode del privilegio della riduzione della tassa di possesso. Scopri nell'articolo le situazioni delle varie regioni... DISPOSIZIONI PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO TASSE AUTO E MOTO modalità applicative della norma contenuta nell'Art. 63, Legge 342/2000 - situazione aggiornata al 20.12.2004 - (S.E. & O.) Nella Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA la riscossione delle Tasse Auto non è curata direttamente da Trieste, ma fa capo a Roma, come avviene per altre regioni come la Sardegna e la Val d'Aosta: venerdì 16 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha confermato per il Friuli V.G. le tariffe applicate lo scorso anno: esenzione per i veicoli ultratrentennali e per i veicoli da venti a trenta anni di età muniti di Attestato di Storicità ASI; usufruiranno dell'esonero dalla Tassa pagando, solo se circolano, la Tassa forfetaria annuale di € 10,33 per le moto e € 25,82 per le auto. VENETO la situazione rimane invariata: anche nel 2005 i veicoli ultratrentennali (auto e moto) iscritti nel Registro ASI e negli altri registri storici di cui all'art.5 della legge 53/1983 sono esentati totalmente dal pagamento della tassa automobilistica. Invece i veicoli dai venti ai trent'anni individuati dall'ASI (e dalla FMI solo per i motoveicoli) come d'interesse storico e collezionistico e quindi in possesso dall'attestato di storicità rilasciato dall'Ente sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria, solo in caso di circolazione, pari a 28.40 Euro per le auto e 11.36 Euro per le moto; tutti gli altri veicoli da 20 a 30 anni non iscritti nei registri ASI e FMI sono tenuti al pagamento della tassa ordinaria. LOMBARDIA resta in vigore la legge n° 5 del 24/03/04 che prevede che i veicoli ultraventennali debbano versare una TASSA DI CIRCOLAZIONE pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto. I veicoli d'interesse storico iscritti nei registri ASI, storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo e FMI e anche ad altri club e associazioni riconosciuti direttamene dalla Regione sono esenti dal pagamento di tale tassa. In PIEMONTE rimane in vigore quanto previsto per il 2004 dalla legge regionale 23/2003 e successiva delibera della Giunta Regionale del 2/2/04: tutti i veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale vengono assoggettati ad una tassa di circolazione, da versarsi solo in caso di utilizzo del mezzo su pubblica strada, pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto. La riduzione è estesa, (comma 2) anche ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino particolari caratteristiche legate al loro rilievo industriale, alla meccanica, al motore e al design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato. La Giunta del Piemonte ha quindi stabilito che per ottenere l'agevolazione prevista dal comma 2 i requisiti dei veicoli dai venti ai trent'anni dovranno essere accertati, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. A seguito di tale delibera i veicoli da venti a trent'anni iscritti nel Registro Storico dell'ASI, e quindi in possesso dell'attestato di storicità, saranno tenuti a pagare una tassa di circolazione ridotta pari a 30 euro per le auto e a 20 euro per le moto. L'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data diaccertamento e certificazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Sono esclusi dall'agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all'ASI. In CALABRIA nessuna variazione rispetto allo scorso anno: i veicoli ultratrentennali e quelli dai venti ai trent'anni, che rivestono per l'ASI particolare interesse storico e collezionistico e sono in possesso dell'attestato di storicità, devono versare, in caso di utilizzo su pubblica strada, una tassa di circolazione forfetaria pari a 28.40 Euro per le auto e 11.36 per le moto. In BASILICATA e EMILIA ROMAGNA nessuna modifica: le due regioni nel riscuotere la tassa di circolazione ridotta per i veicoli da venti a trent'anni (25.80 Euro per le auto e 10.33 Euro per le moto) prendono atto della determinazione dell'ASI e dell'elenco dei veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nel Registro storico dell'Ente (di proprietà dei soggetti che risiedono nel loro territorio) ed in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI. In UMBRIA è richiesto l'elenco dei veicoli dai venti ai trent'anni che risultino iscritti al Registro Storico ASI, pur avendo stabilito, con Legge Regionale n° 23 del 25 novembre 2002, che per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge 342/2000, debba essere subordinata al possesso di idonea certificazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI. Nelle MARCHE, i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa ridotta, mentre i veicoli da venti a trent'anni, solo se iscritti nei Registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo e FMI rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 63 e sono quindi tenuti al pagamento, in caso di circolazione, di una tassa forfetaria pari a 27.88 Euro per le auto e 11.15 Euro per le moto. In ABRUZZO i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione ridotta (25.82 Euro le auto e 10.33 Euro le moto), mentre i veicoli da venti a trent'anni ottengono tale esenzione solo se iscritti all'ASI. In CAMPANIA, dove i veicoli da venti a trent'anni, se iscritti all'ASI, accedono alla tassa di circolazione (28.40 Euro le auto e 11.36 Euro le moto). I contribuenti, per il 2005, dovranno effettuare i versamenti presso gli uffici postali, ma probabilmente dal 2006 potranno effettuare i pagamenti presso tutte le agenzie delegate. SICILIA, SARDEGNA e LAZIO hanno comunicato che i veicoli ultratrentennali, in caso di circolazione su pubblica strada, sono tenuti a versare una tassa pari a 25.82 euro per le auto e 10.33 euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni accedono a questa agevolazione se iscritti nel registro Storico ASI e saranno tenuti a versare, esclusivamente in caso di circolazione, la stessa tariffa forfetaria. La PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO esonera dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ultraventennali in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'A.S.I. Per i motoveicoli ritiene valido anche l'elenco adottato dalla FMI. La tassa di circolazione forfettaria, da versare solo in caso di circolazione su pubblica strada, è pari a 26,00 Euro per le auto e a 10,00 Euro per le moto. PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO: il Consiglio provinciale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2005, tutti i veicoli ultraventennali saranno esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale , ma verranno assoggettati, solo in caso di utilizzo su pubblica strada, ad una TASSA DI CIRCOLAZIONE dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione del mezzo e nella misura minima di 25 euro per le auto e 20 per le moto, secondo le tariffe contenute nel seguente schema (fonte Ufficio Tributi): Autovetture € 0.65 x KW - 1 trimestre € 1.29 x KW - 2 trimestri € 1.94 x KW - 3 trimestri € 2.58 x KW - 4 trimestri Motocicli fino a 11 KW In ogni caso l'importo complessivo da versare è sempre di 20 € Motocicli oltre 11 KW 25% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 1 trimestre 50% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW - 2 trimestri 75% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 3 trimestri 100% di € 19.11 + (€ 0.88 X KW) - 4 trimestri In MOLISE i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione forfetaria (Euro 25.82 per le auto e Euro 10.33 per le moto), mentre la riduzione per i veicoli dai venti ai trent'anni si applica a tutti i mezzi iscritti nel Registro ASI e presenti nell'elenco che l'Ente invia ad ogni Regione. In LIGURIA solamente i veicoli ultratrentennali accedono al pagamento della tassa di circolazione forfetaria, pari a Euro 25.82 per le auto e Euro 10.33 per le moto. In TOSCANA rimane in vigore la legge regionale n° 43 del 20/12/2002, che prevede i veicoli da 20 a 30 anni vengano assoggettati ad una tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfetaria in 60 Euro per le auto e 25 Euro per le moto. In VALLE D'AOSTA, l'imposta provinciale di trascrizione ridotta (25.82 Euro per i motoveicoli e 51.65 Euro per gli autoveicoli) viene applicata all'utente in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI per il veicolo interessato. In PUGLIA tutti i veicoli ultratrentennali sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria pari a 30 Euro per le auto e 20 Euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni ottengono lo stesso trattamento, purchè muniti di apposito certificato di iscrizione ai registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo o FMI, in cui siano indicati gli estremi identificativi del mezzo. I proprietari dei veicoli esonerati, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, dovranno versare la tassa di circolazione forfetaria annua prevista dalla normativa. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato sui normali bollettini di conto corrente postale in quanto spesso il pagamento on line non è possibile, indicando nella causale del versamento "veicolo esente ai sensi dell'art. 63, comma 2 della legge n.342/2000” |
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