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Decreto n° 20 del 10 gennaio 2013
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto
legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007,
recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei
veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita',
riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
veicoli»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per
autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413
del 9 marzo 2007;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n.
107;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da
quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in
circolazione;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25
ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro
rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e
dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata
ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per
carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali
dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il
«sistema ruota» puo' essere installato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 75 del codice della
strada:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
- 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i
ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale
accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui
al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti
le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita'
tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2001, n. 160.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2007.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Il regolamento n. 124 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote
per autovetture e loro rimorchi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27
dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007.
- Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo
di conformita' del processo produttivo e della conformita'
del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi,
componenti ed entita' tecniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».